Statuto

ALLEGATO “B” ALL’ATTO N. 27.603 DI REP. E N. 16.829 DI RACC
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO GOLF CORRADINA A.S.D.

TITOLO PRIMO
Capo primo
SCOPO E SEDE

ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1. E’ costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica a
sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile sotto la
denominazione “Circolo Golf Corradina A.S.D.”.

ART. 2
SEDE
1. L’Associazione ha sede legale in Legnago – Località
Corradina.

ART. 3
CARATTERI
1. L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e
non ha fini di lucro.
2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, se non imposte
dalla legge.

ART. 4

SCOPO E FINALITA’
1. L’associazione ha  per finalità l’organizzazione, lo
sviluppo e la diffusione  di attività sportiva
dilettantistica, compresa l’attività dilettantistica, connessa
alla pratica del golf  mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica e/o ricreativa idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica del golf con l’osservanza delle norme
statutarie, regolamentari e secondo le direttive e  della
Federazione Italiana Golf; il tutto nel rispetto degli accordi
e delle consuetudini nazionali ed internazionali per quanto
riguarda i soci di altri Circoli Italiani o di federazioni
straniere.
2. Per il perseguimento della predetta finalità l’Associazione
potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei
propri soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione
ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo
svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento
ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva
della disciplina sopra indicata.  Potrà inoltre compiere tutte
le operazioni di tipo economico, finanziario, mobiliare e
immobiliare che, ritenute utili, sono consentite dalla
normativa vigente comprese, in via marginale e non prevalente,
quelle di carattere commerciale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si
indicano:
a) la costruzione, l’ampliamento, l’arredamento ed il
miglioramento di impianti di golf e sportivi in genere, ivi
compresa l’acquisizione delle relative aree nonché l’acquisto
di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in
genere  e loro pertinenze;
b) la gestione di ritrovi, bar e locali di ristoro presso la
sede sociale ove effettuare anche attività di somministrazione
di alimenti e bevande;
c) esser intestataria di licenze commerciali in genere;
d) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua
immagine utilizzando modelli , disegni  ed emblemi in proprio
o a mezzo di terzi;
e) la collaborazione e l’organizzazione, sia con soggetti
pubblici che privati, per lo svolgimento di gare e/o
manifestazioni sportive in genere;
f) la realizzazione di attività di tipo divulgativo ed
informativo in materia sportiva dilettantistica quali, ad
esempio, pubblicazioni, convegni, seminari, corsi di
formazione ecc.
g) assumere ogni altra iniziativa strumentale alle attività
sopra descritte.
3. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri
enti, sia pubblici che privati, con finalità similari, affini
o complementari con i quali siano condivisi gli scopi o gli
intendimenti.
4. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, dall’elettività delle cariche associative e
dall’osservanza del principio della separazione dei poteri fra
organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio
del doppio grado di giurisdizione circa la materia
disciplinare.
5. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi
alle norme e alle direttive  del CONI, nonché ad osservare ed
a far osservare ai propri associati le norme statutarie,
regolamentari della Federazione Italiana Golf (brevemente
F.I.G.) ,  nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi
organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad
adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le
norme e le deliberazioni della Federazione
Di conseguenza:

a) l’Associazione riconosce la giurisdizione sportiva e
disciplinare della F.I.G. e si impegna a versare le quote di
affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di
tesseramento stabilite dal Consiglio federale; si impegna
altresì, a norma dell’articolo 80 dello Statuto Federale, a
non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a
sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione di
controversie originate dall’attività sportiva e non rientranti
nella competenza degli organi di giustizia federali, che
possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’articolo 808
del codice di procedura civile;
b) non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere
sportivo, quanti con essa Associazione abbiano rapporti di
lavoro anche autonomo, che non abbiano natura occasionale;
c) le cariche sociali non possono essere rivestite da quanti
abbiano la qualifica di Professionista, a termini di quanto
previsto dall’articolo 16 dello Statuto della F.I.G.;
d) condizione indispensabile per essere socio è una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

ART. 5
PATRIMONIO E RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE
1. Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale
b) dai beni mobili, sia registrati che non, e dai beni
immobili che diverranno proprietà dell’Associazione
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di
gestione
d) da eventuali erogazioni, donazioni  e lasciti da chiunque
effettuati.
2. Le risorse economiche e finanziarie per il finanziamento e
per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano
da:
a) quote associative
b) contributi dello Stato, di Enti locali (territoriali e non)
dell’Unione Europea ed altri Enti od Organismi in genere, sia
nazionali che internazionali
c) entrate da attività commerciali non prevalenti
d) ogni altra entrata in denaro o in natura che concorra ad
incrementare l’attività sociale.

ART. 6
DURATA
1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta
con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

ART. 7
SOCI
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci  le
persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate
di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi,
a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività
sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito
sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva
della dignità, decoro e del prestigio dell’associazione, oltre
che delle competenti autorità sportive.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che
operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne
derivano.
2. I soci hanno diritto di usufruire di ogni servizio offerto
dalla Associazione, di prendere parte alla vita associativa,
alle manifestazioni ed a tutte le iniziative promosse e/o
organizzate dall’Associazione. Essi godono di tutti i diritti
e sono soggetti  a tutti i doveri previsti per legge, dal
presente statuto e dal regolamento organico e devono tenere
una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento
che possa, in qualunque maniera, nuocere alla Associazione o
ai suoi rappresentanti.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La domanda di ammissione  potrà essere accolta o respinta
da parte del Consiglio Direttivo, il quale dovrà motivare
l’eventuale rifiuto e contro il quale è ammesso appello
all’assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da
minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente
la patria potestà. L’esercente la potestà che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non
può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento
dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
8. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di
ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel
rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 16.

ART. 8
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
1. Il rapporto associativo si scioglie per effetto:
a) dello scioglimento dell’Associazione
b) delle dimissioni da socio
c) della radiazione
d) dell’acquisizione della qualifica di Professionista, a
norma dell’articolo 16 dello Statuto F.I.G., che comporta la
decadenza anche da ogni carica sociale
e) del mancato rispetto all’articolo 80 dello Statuto della
F.I.G.
2. I soci possono recedere dall’Associazione in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
entro i due mesi antecedenti il 31 Dicembre di ogni anno a
valere per l’anno solare successivo.
3. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il
socio dall’obbligo del pagamento delle quote associative
fissate per l’anno in corso come pure non costituisce titolo
per la loro restituzione, anche parziale.

ART. 9
QUOTE ASSOCIATIVE
1. Tutti i soci  sono tenuti a corrispondere le quote
associative nella misura determinata dal Consiglio Direttivo
il quale deve comunicarle a mezzo affissione all’albo sociale
entro il giorno 31 Ottobre di ogni anno solare per l’anno
successivo.
2. Le quote associative devono essere versate nella misura ed
entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e comunicati
come al precedente punto 2.
3. Il socio che non provveda al pagamento delle quote
associative entro i termini stabiliti dovrà corrispondere
oltre alla quota una penalità di mora nella misura fissata dal
Consiglio Direttivo e non potrà accedere e prendere parte alla
vita associativa, utilizzare i servizi offerti
dall’Associazione, partecipare alle assemblee, essere eletto,
esercitare il diritto di voto fino all’avvenuto pagamento.
Decade comunque dalla qualifica di socio chi non provvede al
pagamento della quote associative entro il 31 Dicembre di ogni
anno fermo restando ogni precedente obbligo.

ART. 10
DOMICILIO DEI SOCI
1. Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra
gli stessi e l’Associazione, viene eletto nella residenza
indicata  nella domanda di ammissione od in quella risultante
da successive comunicazioni del socio da effettuarsi con

qualsiasi mezzo purché sia fornita la prova della ricezione da
parte della Associazione.

TITOLO SECONDO
Capo primo
ORGANI SOCIALI

ART. 11

ORGANI SOCIALI

1.  Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Presidente dell’Associazione
c) il Consiglio Direttivo
d) la Commissione di Disciplina di I istanza
e) la Commissione di Disciplina di II istanza
f) il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutti gli Organi Statutari sono eletti dall’Assemblea.

Capo secondo
ASSEMBLEE
ART. 12

ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci
maggiorenni  in regola con i pagamenti delle quote associative
e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione..
2. Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie.
3. Quando è regolarmente convocata e costituita essa
rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti i soci,  anche se non
intervenuti o dissenzienti.
4. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo il
quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un
quinto dei soci aventi diritto di voto, per le Assemblee
Ordinarie, e di almeno un terzo dei soci aventi diritto di
voto, per le Assemblee Straordinarie.
Nella richiesta dei soci devono essere specificati, a pena di
inefficaci, i motivi della richiesta e gli argomenti su cui
deliberare.
5. Nella convocazione dell’Assemblea, sia essa Ordinaria che
Straordinaria, devono essere indicati il luogo, il giorno e
l’ora fissati per l’adunanza ed anche quelli previsti per
l’eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco degli
argomenti da trattare.
6. Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea
dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione, a
disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti
posti all’ordine del giorno per la loro  trattazione.

7. Le adunanze sono dirette dal Presidente dell’Associazione o
da uno dei Vicepresidenti. In caso di loro assenza o
impedimento da uno dei presenti legittimamente intervenuto
all’Assemblea, designato dalla maggioranza degli intervenuti.
8. L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un
Segretario e, se necessario, due Scrutatori.
9. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il
verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce
le modalità e l’ordine delle votazioni.
11. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto e può
farsi rappresentare solo da altro socio purché quest’ultimo
non sia Consigliere o componente degli Organi di Disciplina.
La delega deve essere rilasciata per iscritto.
12. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale che dovrà
essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se
nominati, dai due Scrutatori per quanto di loro competenza.
14. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in una raccolta
cronologica conservata agli atti dell’Associazione.

ART. 13
ASSEMBLEA ORDINARIA
1. L’Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di
indirizzo della vita dell’Associazione.
2. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con
la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto
e, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la
prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera, in prima convocazione,  con il voto favorevole
della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in
seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza
semplice dei presenti aventi diritto di voto.
3. Essa deve essere  convocata in tutti i casi in cui il
Consiglio Direttivo lo ritenga utile od opportuno e, comunque,
obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro centoventi
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta  dei soci e per
una data che non superi i trenta giorni da quella della
convocazione  stessa.
4. La convocazione dei soci deve avvenire mediante avviso
esposto all’albo sociale almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e, alternativamente, mediante:
a) lettera consegnata alla posta almeno otto giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea;
b) posta elettronica, oppure  fax o con qualunque altro mezzo

che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
5. L’Assemblea Ordinaria è competente a deliberare:
a) sull’approvazione del rendiconto economico – finanziario
dell’Associazione
b) sull’eventuale bilancio di previsione
c) sulla nomina, dopo averne stabilito il numero da cinque a
nove, dei componenti il Consiglio Direttivo
d) sulla nomina dei componenti delle Commissioni di Disciplina
di I e di II istanza
e) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo che non debba
essere deciso dall’Assemblea Straordinaria.
6. L’Assemblea per l’elezione  dei componenti gli organi
sociali deve essere convocata mediante avviso esposto all’albo
sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e mediante:
a) lettera consegnata alla posta almeno trenta giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea;
b) posta elettronica, oppure  fax o con qualunque altro mezzo
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea;
e deve contenere l’invito ai soci interessati a presentare,
almeno venti giorni prima dell’Assemblea elettiva, eventuali
candidature singole.
Nei quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea
le candidature pervenute in Segreteria sono pubblicizzate
mediante affissione, in ordine alfabetico, all’albo sociale.
In caso di omonimia tra soci aventi i requisiti di
eleggibilità i voti espressi con il solo cognome non saranno
attribuiti ad alcuno. I voti che risulteranno espressi a
favore di soci che non hanno proposto la propria candidatura
sono considerati nulli.
7. L’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e degli
altri Organi Sociali deve avvenire con votazione segreta.
Le altre votazioni avvengono per alzata di mano, per appello
nominale o per voto scritto a scelta del Presidente
dell’Assemblea.

ART. 14
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. Alla convocazione dei soci deve provvedere il  Consiglio
Direttivo mediante avviso esposto all’albo sociale almeno 15
giorni prima di quello fissato per l’adunanza e,
alternativamente, mediante :
a) lettera consegnata alla posta almeno otto giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea.

b) posta elettronica, oppure fax o con qualunque altro mezzo
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
2. La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa
e per una data che non superi i trenta giorni da quella della
convocazione stessa.
3 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita e
delibera, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi
dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da
fissarsi  ad almeno un’ora di distanza dalla prima, a
maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
4 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione e/o modificazione dello Statuto sociale
b) atti e/ o contratti relativi a diritti reali immobiliari
c) scioglimento dell’Associazione e  nomina dei liquidatori.
5. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello
nominale o per voto segreto a scelta del Presidente
dell’Assemblea.

Capo terzo
CARICHE SOCIALI

ART. 15
GRATUITA’
1 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatte salve quelle
previste all’art. 29.

ART. 16
REQUISITI
1. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci candidati
maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non
colposi
b) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della
F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o delle
Commissioni di Disciplina dell’Associazione a squalifiche o
sospensioni per periodi superiori a due mesi
c) essere tesserati presso la F.I.G. e non avere la qualifica
di Professionista
d) essere socio da almeno due anni
e) non avere in essere rapporti di lavoro, anche autonomo con
l’Associazione.
f) essere in regola con i pagamenti delle quote associative
2. I componenti delle Commissioni di Disciplina possono essere
anche non soci dell’Associazione ma debbono possedere, in
quanto compatibili, i requisiti indicati al precedente punto 1
con esclusione del punto f).

ART. 17
INCOMPATIBILITA’
1. L’esercizio delle cariche di Presidente o di componente il
Consiglio Direttivo, o delle Commissioni di Disciplina sono
fra di loro incompatibili.
2. Risultano eletti ai predetti organi sociali i soci
candidati che avranno ricevuto il maggior numero di
preferenze. In caso di parità risulterà eletto il socio
candidato con maggiore anzianità di appartenenza
all’Associazione.
3. In caso di nomina per più organi sociali l’interessato
deve, entro trenta giorni dall’avvenuta elezione, optare per
una sola di quelle per le quali è stato eletto. In caso di
mancata opzione decade da tutti gli organi sociali per i quali
è stato eletto.
4. Le cariche rimaste comunque vacanti sono ricoperte tenendo
conto della graduatoria dei non eletti. Il mandato dei nuovi
eletti terminerà alla scadenza del mandato dell’organo sociale
di cui vanno a far parte.

Capo quarto
CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18
COMPOSIZIONE  E DURATA
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da cinque a sette membri
2. I Consiglieri durano in carica fino all’assemblea di
approvazione del rendiconto del quarto anno successivo a
quello della loro nomina.

ART. 19
PRESIDENTE
1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri :
a) il Presidente
b) due Vicepresidenti
c) il Tesoriere
d) il Segretario .
I vicepresidenti, disgiuntamente, sostituiscono il Presidente
ad ogni effetto nel caso di assenza o d’impossibilità
temporanea all’esercizio delle funzioni del Presidente stesso.

ART. 20
RIUNIONI
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal
Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo
dei Consiglieri.
2. Esse sono tenute nella sede dell’ Associazione o in altro
luogo indicato nell’avviso di convocazione.

3 L’avviso di convocazione deve essere comunicato per lettera
o per telefax o posta elettronica almeno sette giorni prima di
quello fissato per le riunioni e, in caso di urgenza, per
telegramma o per posta elettronica o per telefax almeno tre
giorni prima.
4. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati luogo,
giorno ed ora e le materie da trattare
5. Il Presidente provvede affinché vengano fornite ai
consiglieri adeguate informazioni sulle materie all’ordine del
giorno.

ART. 21
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente
.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in
caso di sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da chi viene
nominato dai presenti .
3. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo devono
risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal Segretario  e devono essere inserite in una
apposita raccolta cronologica.

ART. 22
COMPETENZA
1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Associazione,  fatta
esclusione per le materie di competenza dell’Assemblea dei
soci.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare a suoi componenti
l’esecuzione delle decisioni prese  e/o nominare commissioni
di soci per specifiche  funzioni od attività
dell’Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo:
a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
b) redige gli eventuali regolamenti interni relativi
all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea dei soci;
c) adotta i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora
dovessero si dovessero rendere necessari.
4. Il Presidente, coadiuvato dai Vicepresidenti e dai
Consiglieri, provvede a che le finalità dell’Associazione
vengano perseguite, che vengano attuate le deliberazioni delle
Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo e rispettate le
norme del presente Statuto, assumendosi la responsabilità
delle attività  tecniche e organizzative di fronte  alla
Associazione.

ART. 23
RAPPRESENTANZA DELL’ ASSOCIAZIONE
1. Il potere di rappresentanza legale dell’Associazione di
fronte ai terzi, nonché quello di firma, spettano al
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei
Vicepresidenti all’uopo designato. Tuttavia il Consiglio
Direttivo, per il compimento di singoli affari, di singoli
atti o la trattazione di singole pratiche, può delegare detti
poteri ad altri Consiglieri o Procuratori che ne usano nei
limiti stabiliti dal Consiglio stesso.
2. L’Associazione, ai sensi dell’articolo 11, sesto comma, del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, N. 472, solleva il Presidente, i
componenti del Consiglio Direttivo e le persone incaricate,
per sanzioni conseguenti alle violazioni di norme fiscali
commesse nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti
dei loro poteri senza dolo o colpa grave.

ART. 24
DIMISSIONI E DECADENZA
1. Le dimissioni  contemporanee della metà più uno dei
Consiglieri, comportano la decadenza dell’intero Consiglio
Direttivo che rimarrà in carica per la sola ordinaria
amministrazione fino alla successiva Assemblea elettiva, la
quale dovrà essere convocata dal Consigliere più diligente al
massimo entro trenta giorni dal fatto che ha comportato  la
decadenza del Consiglio stesso .
2. La mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei soci
del rendiconto economico – finanziario previsto dal successivo
articolo 31, comporta la decadenza dell’intero Consiglio
Direttivo.
3. Nel caso di dimissioni o di comprovata impossibilità di uno
o più Consiglieri, essi devono essere sostituiti in base alla
graduatoria dei primi non eletti dall’Assemblea. Essi restano
in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo di cui entrano a far parte.

Capo sesto
COMMISSIONI  DI  DISCIPLINA

ART. 25
NORME GENERALI
1. Le Commissioni sono di I e II istanza e decidono in
assoluta autonomia rispetto agli altri organi
dell’Associazione.
2. Le Commissioni designano il proprio Presidente.

3. Nell’ipotesi in cui un membro effettivo delle Commissioni
sia parte in un procedimento, esso viene sollevato dallo
incarico. Per tutta la durata del procedimento,  la
Commissione deve essere integrata con il membro supplente che
ha ricevuto il maggior numero di preferenze e provvede anche
all’eventuale nomina del nuovo Presidente.

ART. 26
COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA

COMPOSIZIONE E COMPITI

1. La Commissione di Disciplina di I istanza è costituita da
tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall’Assemblea dei
soci  e che appartengano all’Associazione da almeno cinque
anni.
I candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono
membri effettivi, mentre i primi tre successivi sono membri
supplenti. A parità di preferenze la nomina spetta al più
anziano di età anagrafica.
2. La Commissione resta in carica per un quadriennio e la
scadenza coincide con la data dell’ Assemblea  convocata per
l’approvazione del rendiconto economico – finanziario relativo
al quarto esercizio dalla loro nomina.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare un membro
effettivo subentrano i supplenti in ordine di preferenze. I
nuovi membri restano in carica fino alla fine del mandato
degli altri componenti la Commissione. Alla prima assemblea
utile si dovrà procedere alla nomina dei membri effettivi o
supplenti necessari per  l’integrazione della Commissione
stessa.
Qualora con i membri supplenti non si completi la composizione
della Commissione, deve essere convocata con tutta urgenza
l’Assemblea dei soci affinché vi provveda.
3. Salva la competenza degli organi di  giustizia federali,
essa giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza
delle norme associative e federali, nonché di violazione alle
norme di comportamento previste dal presente Statuto o dal
Regolamento Organico, oppure di azioni disonorevoli, di
scorretto comportamento morale, sociale, civile e sportivo dei
soci in quanto tali.
Essa è altresì competente a decidere in ordine a tutte le
controversie concernenti la vita associativa che dovessero
insorgere tra soci o tra soci e l’Associazione in qualità di
organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui
all’articolo 80 dello Statuto della F.I.G.
4. Essa deve  intervenire su istanza  scritta  del Consiglio
Direttivo, di ciascun socio interessato oppure di almeno
cinque soci estranei ad una vicenda e, comunque, quando viene
a conoscenza che i principi più sopra indicati sono stati
violati.
5. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate
ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le indagini che
ritenga necessarie.
6. La decisione deve essere redatta per iscritto,
succintamente motivata, comunicata al Consiglio Direttivo e
depositata nella Segreteria dell’Associazione entro sessanta
giorni dal ricevimento dell’istanza  che ne promuove l’azione.
Essa dovrà essere notificata alle parti a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
In presenza di particolari e motivate esigenze scritte, il
Consiglio Direttivo può concedere  un maggior termine,
comunque non superiore a trenta giorni.
La decisione dovrà essere adottata nell’ambito di uno dei
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) proscioglimento
b) richiamo scritto
c) censura
d) deplorazione
e) sospensione temporanea dalla frequentazione o dalla sola
attività sportiva
f) espulsione.
Il mancato rispetto del termine per il deposito della
decisione comporta la decadenza dell’intera Commissione
procedente.
7. I soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti sopra
menzionati possono presentare, entro quindici giorni dalla
notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Seconda
Istanza. In mancanza di ricorso entro il suddetto termine, la
decisione diviene definitiva.

ART. 27
COMMISSIONE DI  SECONDA ISTANZA

COMPOSIZIONE E COMPITI
1. La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza si compone
di tre membri e tre supplenti eletti dall’Assemblea dei soci e
che appartengono all’Associazione da almeno cinque anni.
2. Valgono le disposizioni previste ai commi 2 ,5 e 6 del
precedente articolo 27.
3. La Commissione è competente a giudicare su tutte le
impugnazioni delle decisioni della Commissione di Prima
Istanza proposte.
4. Le sue decisioni si devono considerare definitive ad
eccezione di quella comportante l’espulsione avverso la quale
l’interessato può presentare ulteriore ricorso all’Assemblea
dei soci entro venti giorni dalla notifica della decisione. In

questa ultima ipotesi il ricorso deve essere indirizzato al
Presidente dell’Associazione il quale dovrà provvedere a
fissare  l’Assemblea entro sessanta giorni.

ART. 28
EFFETTI DELL’IMPUGNAZIONE E
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
1. La proposizione dell’impugnazione alla Commissione di
Seconda Istanza ha l’effetto di sospendere l’esecuzione del
provvedimento impugnato del quale quindi non sarà data alcuna
pubblicità.
2. Le decisioni definitive delle Commissioni di Disciplina che
irrogano una delle sanzioni indicate al precedente articolo 27
e le deliberazioni dell’Assemblea quale Commissione di Terza
Istanza devono essere affisse per estratto all’albo sociale
per quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano
un termine maggiore.

ART. 29
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi
previsti dall’articolo 2477 del codice civile.
2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre
membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali
designano anche il Presidente.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono
rieleggibili.
4. L’emolumento dei Sindaci è stabilito dai soci e, in
mancanza, dalle tariffe professionali vigenti.

ART. 30
COMPETENZE E DOVERI DEL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza
sull’amministrazione dell’Associazione, esamina il bilancio
preventivo ed il rendiconto annuale della gestione economico-
finanziaria e ne riferisce all’Assemblea con apposita
relazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni
del Consiglio Direttivo se ne è invitato o se lo richiede, in
caso di esame di argomenti che ne rendano necessario od
opportuno l’intervento.
3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che
deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio
Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni
del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza
assoluta dei presenti.
4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o
videoconferenza.

TITOLO TERZO
COMMISSIONE  SPORTIVA

ART. 31
COMPOSIZIONE E COMPITI
1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva
composta da un numero variabile da tre a sei membri.
2. Oltre ai predetti deve farne parte anche un membro del
Consiglio Direttivo con diritto di voto.
3. La Commissione Sportiva nomina nel suo seno un Presidente
che partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza diritto di voto.
4. La Commissione organizza e controlla l’attività sportiva
seguendo le direttive del Consiglio  Direttivo ed in
particolare:
a) sovrintende ed è responsabile del corretto svolgimento del
gioco in campo e sugli altri siti destinati quali il campo
pratica, il putting green, il pitching green ecc.
b) sottopone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di
manifestazioni ed iniziative che essa ritiene utili per il
raggiungimento delle finalità dell’Associazione e propone allo
stesso la compilazione del calendario gare
c) stabilisce, modifica e aggiorna tempestivamente i vantaggi
di gioco dei giocatori
d) accerta le infrazioni all’etichetta di gioco commesse da
singoli giocatori, prende gli opportuni provvedimenti tecnici
idonei alla corretta osservanza e rispetto delle regole di
gioco stabilite dal Comitato Regole di St.Andrews e pubblicate
dalla F.I.G., dirimendo le eventuali controversie e segnala al
Consiglio Direttivo comportamenti difformi dalle norme
suddette
e) esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e
sulle loro modifiche permanenti e/o stagionali temporanee
f) organizza le gare sociali e stabilisce le regole locali
definitive o temporanee.

ART. 32
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
1. L’esercizio sociale, che coincide con l’anno sportivo, va
dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ciascun anno solare.
2. Entro il mese di Marzo il Consiglio Direttivo dovrà
approvare il rendiconto economico – finanziario  della

gestione relativo all’esercizio sociale precedente da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. In
presenza di particolari esigenze il rendiconto potrà essere
approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di Maggio e
sottoposto alla approvazione dell’Assemblea entro centoottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
3. Il rendiconto economico – finanziario deve rispettare il
principio della trasparenza nei confronti dei soci e deve
essere accompagnato da una nota illustrativa redatta dal
Consiglio Direttivo.

ART. 33
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci
in sede di approvazione del rendiconto economico – finanziario
determina la destinazione degli eventuali  avanzi di gestione
che devono essere utilizzati per il perseguimento degli scopi
istituzionali dell’Associazione.

ART. 34

ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE
1. In caso di scioglimento e di liquidazione dell’Associazione
per qualunque motivo, l’Assemblea Straordinaria dei soci
nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. I liquidatori dovranno comunque rispettare il principio
secondo il quale l’eventuale patrimonio netto residuo dovrà
essere devoluto a fini sportivi nel rispetto di fini di
pubblica utilità o a fini sportivi o ad altre Associazioni
ovvero ad Enti aventi finalità simili a quelle indicate al
precedente articolo 3,  fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.

ART. 35
CLAUSOLA ARBITRALE
1. Fermo restando il rispetto del vincolo di giustizia e della
clausola compromissoria di cui all’articolo 80 dello statuto
della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e
l’Associazione, le parti debbono assoggettarsi alle
determinazioni transattive ed inappellabili dell’Organo di
Disciplina di Prima Istanza  nella  veste di arbitro
irrituale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 27,
comma 4, ultimo capoverso.

ART. 36
NORMA DI RINVIO
1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti   della
Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative

affiliate (Circoli), le norme di legge ed i principi generali
dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

ART. 37
NORMA TRANSITORIA
1 Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi Statutari in
carica alla data di approvazione del presente Statuto
esauriranno le loro funzioni alla scadenza prevista al momento
della loro nomina.

F.to Sergio Bonomo  
F.to Claudio Berlini notaio